Prevenzione incendi attività scolastiche

approfondimento antincendio

D.M. 07/08/2017 nuova RTV capitolo V.7 per le attività scolastiche

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/08/2017 il Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto, che entra in vigore il 25 agosto 2017, rappresenta la quarta norma tecnica verticale (capitolo V.7 – Attività scolastiche), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività  scolastiche, ad esclusione degli asili nido, individuate al numero 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle di nuova realizzazionein alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992  “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.

Una particolarità del decreto è costituita dai riferimenti alle attività di monitoraggio in corso da parte della DCPST del Ministero dell’Interno in merito all’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi e delle altre regole tecniche verticali pubblicate.

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione:

V.7.4 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V.3.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
  4. È ammesso l’uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e …

Leggi l’articolo completo

A cura di
Dott. Pietro Monaco
NAMIRIAL SPA

Software Correlati

CPI Win® Attività