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Certificazione energetica degli edifici: stato dell’arte luglio 2008

Premessa

Il percorso verso la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio è iniziato con la pubblicazione del decreto n. 192 a seguito delle richieste di diminuzione delle emissioni dettate dalla direttiva europea 2002/91/CE che recepisce il Protocollo di Kyoto.
Il passo successivo è stato quello della correzione del decreto 192, attuata dal successivo decreto legislativo 311, in vigore dal 2 febbraio 2007.
Il decreto legislativo n. 311 corregge alcune problematiche che si erano evidenziate nell’applicazione del decreto 192, introducendo contemporaneamente un maggior numero di verifiche e di obblighi che permetteranno di ottenere un risparmio energetico sui nuovi edifici ma anche sugli edifici esistenti.
Parallelamente ai decreti di attuazione della direttiva europea, sono entrati in vigore i decreti legati alla finanziaria 2007, che hanno spinto maggiormente il mercato verso la riduzione dei consumi energetici nel settore residenziale.
I consumi energetici sono distribuiti attualmente sulle seguenti percentuali:

  • 1% consumi legati all’illuminazione
  • 5% consumi legati agli elettrodomestici;
  • 15% consumi legati all’utilizzo dell’acqua calda sanitaria;
  • 79% consumi legati al riscaldamento delle abitazioni.

Molto si è già fatto nel settore dell’illuminazione, sono state sostituite negli ultimi anni le lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo e nel settore degli elettrodomestici introducendo la classe energetica dell’elettrodomestico.
Ma niente fino a tre anni fa, si era fatto nel settore dell’acqua calda sanitaria e nel riscaldamento.
Ora, il decreto legislativo 311 prevede l’obbligatorietà del rilascio della certificazione energetica con date ed ambiti di interventi descritti di seguito.
La certificazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, evidenzierà un parametro essenziale legato ai consumi nel residenziale: il fabbisogno di energia primaria di un edificio, in questa fase relativamente al solo periodo invernale.
A seconda di questo fabbisogno si classificheranno le nuove e le attuali abitazioni, creando una competizione energetica sul mercato nella valutazione economica delle stesse abitazioni.
Se tale incentivo funzionerà, potremmo trovarci a fare i conti con circa un milione di abitazioni all’anno da ristrutturare energeticamente nel nostro territorio nazionale come mostrato dall’ultimo rapporto CRESME.
Uno sforzo che dovrà essere associato ad incentivi economici, alla revisione dei regolamenti edilizi comunali ed ad una politica finalizzata alla riduzione dei consumi energetici nazionali.

Scadenze previste

Le date previste per la piena attuazione della certificazione sono:
1° Luglio 2007: Edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile (vendita o locazione);
1° Luglio 2008: Edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
1° Luglio 2009: Singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Quindi dal 1° luglio 2009, ogni atto di compravendita e di locazione sarà collegato al certificato energetico dell’edificio. Tale passo renderà il compratore edotto sull’aspetto energetico del bene che sta acquistando.

Situazione attuale

Al momento l’attuale parco esistente è spostato verso valori di fabbisogno di energia primaria dell’ordine dei 150 – 250 [Kwh/m2anno], ciò significa che la classe energetica di tutto il patrimonio estente è la peggiore della classificazione.
Interventi volti alla ristrutturazione energetica di questi edifici dovranno quindi essere attuati, prendendo in considerazione gli aspetti legati sia al consumo energetico ma anche alle problematiche igrometriche e di comfort all’interno degli ambienti.
Lo sforzo in atto in questo momento è quindi quello di individuare per le varie zone climatiche italiane, le tipologie di involucro edilizio che più rispondono ai requisiti di risparmio energetico senza compromettere quelli legati al comfort estivo.

Le linee guida ed i decreti attuativi

Alcuni principi fondamentali descritti nel decreto legislativo 311 devono ancora essere stabiliti, in particolare, le competenze del certificatore energetico, il titolo di studio e le modalità operative per attuare una certificazione energetica.
Aspetti inseriti nei decreti attuativi e nelle linee guida nazionali che, dovranno altresì chiarire il compito delle regioni in merito alla certificazione energetica, per eliminare l’attuale confusione che si sta creando sul territorio nazionale.
I decreti di attuazione dell’articolo 4, come definiti nella bozza, sono costituiti da sette articoli.
Tali articoli definiscono:

  • le finalità e l’ambito di attuazione;
  • le linee guida nazionali;
  • la gestione delle procedure ed elementi di flessibilità in capo alle regione;
  • le integrazioni agli allegati al decreto legislativo 192;
  • gli allegati;
  • la copertura finanziaria.

Tali articoli quindi completeranno l’intero sistema della certificazione energetica degli edifici, e al momento non è possibile descrivere pienamente cosa tali articoli prevederanno.
L’allegato 2 del decreto sarà costituito dalle linee guida nazionali. I punti di discussione e definizione delle linee guida saranno i seguenti:

  • 1. Finalità;
  • 2. Campo di applicazione
  • 3. Prestazione energetica degli edifici
  • 4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
  • 5. Metodologie di calcolo di riferimento nazionale
  • 5.1 Metodo calcolato di progetto
  • 5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio
  • 6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva
  • 7. Metodologia di classificazione degli edifici
  • 7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo
  • 7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale
  • 7.3 Climatizzazione invernale dell’edificio
  • 7.4 Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari
  • 7.5 Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)
  • 8. Procedura di qualificazione energetica degli edifici
  • 9. Procedura di certificazione energetica degli edifici
  • 9.1 Rilascio dell’attestato di certificazione e della targa energetica
  • 9.2 Edifici nuovi
  • 9.3 Edifici esistenti
  • 9.4 Grandi edifici esistenti
  • 9.5 Altri edifici esistenti
  • 9.5.1 Metodo di calcolo da rilievo in sito
  • 9.5.2 Autodichiarazione del proprietario
  • 10. Attività di controllo pubblico esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

Attestato di qualificazione energetica

Il Decreto Legislativo 311 introduce l’attestato di qualificazione energetica come documento sostitutivo dell’attestato di certificazione energetica qualora le linee guida nazionali non siano entrate in vigore e qualora gli enti locali interessati non abbiamo ancora formulato le proprie norme in materia di certificazione energetica degli edifici. Vale a dire che in mancanza di norme nazionali o locali sulla certificazione energetica, l’attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica.
Tale attestato non prevede alcuna classificazione dell’edificio, ma deve contenere comunque l’indice di prestazione energetica ed il limite pertinente.
Il modello da seguire per la redazione dell’attestato di qualificazione eneregetica è specificato nell’allegato A del D.M. 19/02/2007; l’indice di prestazione energetica da riportare nell’attestato è calcolabile seguendo le norme indicate nell’allegato M del D.Lgs 311.

Incentivi fiscali finanziarie 2007 e 2008

La Finanziaria 2007 prevedeva un sostegno economico per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ed in particolare in caso di: riqualificazione energetica complessiva con importante riduzione dell’indice di prestazione energetica (inferiore del limite diminuito del 20%), interventi su serramenti e strutture opache orizzontali e verticali, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione (art.1 commi 344, 345, 346, 347).
L’incentivo consiste in una detrazione fiscale pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi, fino ad un massimo stabilito a seconda della categoria di intervento.
Per accedere alla detrazione il soggetto richiedente deve compiere i seguenti adempimenti:

  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni
  • inviare all’ENEA copia dell’attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista)
  • inviare all’ENEA scheda informativa dell’intervento (Allegato E del D.M. 19/02/2007)
  • conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute.

La Finanziaria 2008 conferma la politica di sostengo economico per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il testo della finanziaria (Legge 244 del 24/12/2007), infatti, mantiene l’impostazione prevista dalla Finanziaria 2007 completando il panorama degli interventi incentivati (ammessi anche interventi su coperture e pavimenti e istallazione di caldaie anche non a condensazione) e prorogando fino al 2010 le detrazioni fiscali del 55%.
Inoltre non è più necessario l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l’installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici.
Nei casi in cui l’attestato di qualificazione è previsto, l’indice di prestazione energetica può essere calcolato, in alternativa, con il metodo semplificato indicato nell’allegato B del D.M. 19/02/2007 (valido soltanto in caso di interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi una potenza nominale al focolare inferiore a 100 kW).
Il D.M. 19/02/2007 è stato poi successivamente modificato dal D.M. 07/04/2008 che attua le novità della Finanziaria 2008 ed indica nuovi limiti da rispettare per l’indice di prestazione energetica e trasmittanze, seguendo le tabelle riportate nel D.M. 11/03/2008. In più il metodo di calcolo semplificato indicato nell’allegato B non è più valido in quanto sostituito dal metodo semplificato riportato nell’allegato G del D.M. 07/04/2008.

Le attuali situazioni regionali:

La Lombardia ha emanato le linee guida sulla certificazione energetica degli edifici che attestano che per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, gli edifici dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, fin dal 01/09/2007, anticipando le prescrizioni del D.Lgs. 311. Tali linee guida sono indicate nella D.G.R. 5018 del 26/06/2007, il quale riporta le verifiche da effettuare e il metodo di calcolo dettagliato per valutare l’indice di prestazione energetica. Il metodo di calcolo si differenzia da quello suggerito dal D.Lgs. 311 in quanto utilizza un progetto di norma non ancora pubblicato, il prEN 15316. Tale metodologia è stata poi successivamente modificata dai D.D.U.O. 9527 del 30/08/2007, D.G.R. 5773 del 31/10/2007 e D.D.U.O. 15833 del 13/12/2007.

Attestato di qualificazione energeticaIl Piemonte ha emanato le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia nella L.R. 13 del 28/05/2007, ma non ha ancora presentato una metodologia per la redazione dell’attestato di certificazione energetica (la giunta regionale entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge delibera il modello dell’attestato di certificazione energetica).La Liguria, tramite la L.R. 22 del 29/05/2007, ha prescritto l’obbligatorietà; dell’attestato di certificazione energetica per edifici di nuova costruzione nonché edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m² oggetto di ristrutturazione edilizia integrale. Negli altri casi l’obbligatorietà parte da sei, dodici, diciotto mesi dall’emanazione della legge regionale rispettivamente per edifici superiori a 1000 m², fino a 1000 m² e per le singole unità immobiliari. La metodologia di verifica e di calcolo in attuazione della legge regionale sono riportate nel R.R. 6 dell’08/11/2007.
Anche l’Emilia Romagna prescrive la dotazione dell’attestato di certificazione energetica fin dall’entrata in vigore della D.G.R 1730 del 16/11/2007 per gli edifici di nuova costruzione, per demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti e per interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m². La delibera contiene anche il metodo dettagliato per la verifica, il calcolo e la classificazione dell’indice di prestazione energetica.
Relazioni tra normativa nazionale e regionali
Per quel che riguarda l’intervento che le regioni possono attuare si ricorda che l’articolo 17 prevede “In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regione e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE”.
I principi fondamentali del decreto non sono chiari e mancando i decreti attuativi le regioni emanano secondo la loro interpretazione le linee guida regionali.
In attesa di queste nuove modifiche, i tecnici addetti ai lavori dovranno indirizzare i propri sforzi nel pubblicizzare e proporre gli aspetti legati alla riduzione dei consumi energetici degli edifici, senza amplificare troppo le problematiche di ritardo legislative, per non vanificare l’ondata di interesse sulla certificazione energetica che porterà sicuramente un vantaggio per tutti.

Sviluppi recenti

A fine marzo 2008, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha espresso parere favorevole sui decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 e sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici con richiesta di emendamenti. I ministeri interessati sono al lavoro per accogliere tali emendamenti e definire un percorso di convergenza tra le nuove linee guida nazionali e quelle regionali già esistenti.
Dal 28 maggio 2008 sono in vigore le specifiche tecniche UNI/TS 11300 distribuite in due parti: la prima definisce le modalità di applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 (in vigore dal 5 giugno 2008), che sostituisce la UNI EN 832:2001 e la UNI EN ISO 13790:2005 indicate nell’allegato M del D.Lgs. 311/06 e che riguarda la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; la seconda riguarda la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre è entrato in vigore il 4 luglio 2008 il D.Lgs. 115/2008 che, tra le altre cose, definisce le metodologie di calcolo e i requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e della certificazione energetica degli edifici, approvando in via legislativa le norme tecniche UNI/TS 11300. Queste specifiche tecniche unite al nuovo decreto legislativo di fatto costituiscono un passo in avanti verso le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Costanzo Di Perna
Dipartimento di Energetica
Politecnico delle Marche