Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro):

Importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro

Data pubblicazione: 07/07/2022

approfondimento sicurezza

Il Decreto Fiscale introduce l’obbligo penalmente sanzionato per il datore di lavoro e per il dirigente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art.19. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Le modifiche apportate alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) riguardano in particolare l’inasprimento delle sanzioni e l’aggravio delle responsabilità in capo a datori di lavoro e preposti.

Si parla anche di lavoratori autonomi occasionali. Nello specifico, in caso di attività presso l’azienda di queste figure, l’azienda committente è tenuta a darne comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro.

Modificato Art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

Il Decreto Fiscale introduce l’obbligo penalmente sanzionato per il datore di lavoro e per il dirigente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art.19. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

A seguito dell’individuazione l’incarico dovrà essere formalizzato attraverso un documento scritto che dovrà essere controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il preposto, ne fossero a conoscenza.

Nello svolgimento delle attività di appalto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di individuare e indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il proprio personale che svolge il ruolo del Preposto e il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.

Modificato Art. 19 “Obblighi del Preposto”

Per quanto riguarda il ruolo del preposto, sono parecchie le novità introdotte.

Egli dovrà sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi (DPC) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione.

In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Modificato Art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”

Una delle novità di rilievo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato riguarda la formazione. Il nuovo art. 37 comma 7 della legge di conversione n. 215 introduce l’obbligo di formazione per il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, con un aggiornamento periodico. Entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno individuate durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro ed individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Per quanto riguarda l’addestramento dei lavoratori, è obbligatorio tracciare gli interventi effettuati in un apposito registro di addestramento, anche informatizzato. L’addestramento deve essere effettuato da personale esperto e sul luogo di lavoro e deve comprendere:

  • prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine e impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  • esercitazioni applicate di procedure di lavoro in sicurezza.

Le attività di formazione e l’aggiornamento periodico del preposto devono essere svolte interamente in presenza. Vanno, inoltre, ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione o dell’insorgenza di nuovi rischi.

Modificato l’Art.55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”

Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).

Modificato l’Art.7 “Comitati regionali di coordinamento”

Il Decreto Fiscale aggiunge all’art.7 comma 1 il seguente nuovo comma:

Il nuovo comma 1-bis: «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»

I Comitati regionali (regolati al DPCM 21 dicembre 2007) hanno una funzione di indirizzo e valutazione delle politiche attive e di raccordo con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5) e con la Commissione consultiva permanente (articolo 6), presso ogni Regione e Provincia autonoma.

Modificato l’Art.8 “Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro”

Sono state inserite alcune novità all’interno dell’Articolo 8, al fine di migliorare la raccolta e l’utilizzo dei dati ufficiali per il Sistema Informavo Nazionale per la Prevenzione (SINP fornisce dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali).

La partecipazione delle Parti Sociali al Sistema informavo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi

Tra le modifiche:

(comma 1)

  • si aggiunge il riferimento ad un’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale.
  • Si aggiunge in un nuovo paragrafo, il richiamo alla alimentazione del SINP con i dati sulle sanzioni irrogate durante l’attività di vigilanza.

(comma 2)

  • Si inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale e INSP e Ispettorato del Lavoro fra gli enti che costituiscono il SINP
  • Un nuovo periodo apre alla possibilità di farvi accedere ulteriori amministrazioni

(comma 3) viene completamente riscritto

  • confermato il ruolo tecnico dell’INAIL per la gestione tecnica e informativa del SINP
  • aggiunto un richiamo al Regolamento UE sulla Privacy e al ruolo dell’Istituto come titolare del trattamento dei dati
  • obbligo di rendere disponibili i dati all’Ispettorato nazionale del lavoro.

(comma 4) riporta i riferimenti al Decreto SINP su criteri e regole di funzionamento (vedi il nostro approfondimento sul decreto)

  • Il nuovo comma 4 bis annuncia un prossimo decreto che aggiorni la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
Modificati gli Art.13 e 14 “Vigilanza” e “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”

Sono state inserite importanti modifiche per gli ambiti della Vigilanza, per incrementare e supportare i controlli, con nuove azioni di coordinamento tra i soggetti interessati per una miglior sinergia tra gli enti. In particolare: l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normava. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessa dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Novità introdotte:

  • sono stati attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  • è stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

È stata infatti eliminata la necessità, per sospendere l’attività, di una violazione “reiterata” nel tempo: ora è sufficiente che venga rilevata la violazione della norma antinfortunistica una sola volta per sospendere immediatamente l’attività imprenditoriale.

Sarà sufficiente, infatti, che anche solo uno di questi provvedimenti sia accertato dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

Si rimanda per il dettaglio all’Allegato I.

Riscritto Allegato I “Sospensione attività imprenditoriale”

Il Decreto Fiscale sostituisce completamente l’Allegato I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”.

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

Il nuovo Allegato riporta dunque una Tabella con le “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.

 

Allegato I - Articolo sicurezza 07/07/2022

Modificato l’Art.51 “Organismi paritetici”

Oltre ad aver aggiunto un riferimento al repertorio degli organismi paritetici sono stati introdotti due nuovi commi (8 bis e 8 ter) che impongono agli organismi paritetici di comunicare all’INL i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.

Modificato l’Art.52 “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”

Viene inserita una nuova data per la definizione delle regole per il Fondo per i RLST. Anche a livello di miglioramento del Sistema Istituzionale che regolamenta la gestione della Prevenzione in Italia si inizia a modificare qualcosa per rendere il tutto più efficiente. Si è iniziato con l’obiettivo di far funzionare meglio i Comitati Regionali di Coordinamento, i quali devono maggiormente analizzare ed intervenire per migliorare la prevenzione a livello territoriale e regionale.

 

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Autore:

Giuditta Floridia

 

 


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