Lavori in vicinanza di linee elettriche aeree nei cantieri edili

approfondimento sicurezza

Introduzione

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008, artt. 83 e 117) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non possano essere eseguiti se ci si trova a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni elettrici mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee elettriche aeree.

L’avvicinamento alle linee elettriche aeree di media o alta tensione può causare scariche elettriche e folgorazione anche se non vi è stato contatto. In tali infortuni sono coinvolti, in prevalenza, lavoratori che utilizzano mezzi o attrezzature che durante il lavoro possono arrivare nei pressi delle linee elettriche, come gli operatori del settore edile e di ingegneria civile che lavorano in cantieri che si sviluppano in vicinanza di tali linee. I mezzi coinvolti sono spesso betoniere con bracci articolati per lo scarico del calcestruzzo, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), carrelli semoventi o autogru, scale o trabattelli, attrezzature o utensili.

Nella figura sotto sono riportati il numero degli infortuni per tipologia di attrezzatura.

 

Grafico numero degli infortuni per tipologia di attrezzatura

 

Nell’attività di lavoro in prossimità di linee elettriche aeree non protette o non disalimentate, i fattori di rischio più frequentemente rilevati nelle dinamiche d’infortunio sono anche conseguenza di:

  • mancata pianificazione, e soprattutto mancanza di sopralluoghi preliminari dell’ambiente di lavoro;
  • mancanza di opportuna segnaletica, che avverta della presenza della linea aerea;
  • errori di procedura;
  • carenza di formazione, informazione e addestramento degli addetti;
  • carenza di vigilanza dei preposti;
  • mancanza di coordinamento e comunicazione tra i vari soggetti coinvolti.

 

Per comprendere meglio e pianificare le misure di prevenzione e protezione è necessario richiamare le definizioni relative alle zone di interesse per la valutazione del rischio elettrico illustrate graficamente nella figura 1.

Ai sensi della legislazione e della normativa sui lavori elettrici, i lavori si dividono in:

  • lavori con rischio elettrico (d<DA9);
  • lavori senza rischio elettrico significativo (d>DA9).

 

I lavori con rischio elettrico, a seconda della distanza dai conduttori, possono essere classificati in

  • lavori elettrici;
  • lavori non elettrici.

 

A loro volta i lavori elettrici, a seconda della distanza dai conduttori in tensione, si dividono in:

  • lavori in prossimità di parti attive;
  • lavori sotto tensione.

 

Zone di interesse per la valutazione del rischio elettrico

Lavoro non elettrico

Il lavoro svolto a distanza minore di DA9 (Tabella 1 Allegato IX, Testo Unico) e maggiore di DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.) è definito “lavoro non elettrico” [CEI 11-27, punto 3.4.3].

Nei titoli degli art. 83 e 117 del Testo Unico è usata la parola “prossimità” per definire la zona delimitata dalla distanza d < DA9. nella norma CEI 11-27 è definita “zona prossima” la zona tale che DL < d ≤ DV. Per evitare confusione tra le due terminologie, nel presente articolo si è scelto di riferirsi alla zona di lavoro non elettrico usando la locuzione “in vicinanza”, che compare nel testo dell’art. 83 del Testo Unico.

 

La legislazione vigente

La legislazione e la normativa tecnica consentono di individuare le procedure di sicurezza da adottare nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o non sufficientemente protette.

I riferimenti legislativi sono:

  • art. 83, Capo III del Titolo III del d.lgs. 81/2008;
  • art. 117, Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.

 

L’art. 83 (Capo III, Titolo III) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive. Tali lavori (che di solito sono lavori non elettrici) non possono essere eseguiti se ci si trova a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

 

Tabella 1 - Allegato IX al D.Lgs. 81/2008

 

L’art 117 (Capo II, Titolo IV) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive nei cantieri. Per tali lavori, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83 e le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

  1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
  2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
  3. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza di cui alla lettera c) deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione dei riferimenti normativi citati nel prossimo paragrafo.

Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni dell’art. 83 o dell’art.117 sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.

 

I riferimenti normativi di buona tecnica richiamati dall’articolo 83 D.Lgs. 81/08.

L’articolo 83 del TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del D.Lgs. 81/2008, a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti.

 

I riferimenti normativi sono:

  • il punto 6.4.4 della norma En 50110-1:2013;
  • il punto 6.4.4 della norma CEI 11-27, IV Edizione (2014).

 

In base a tali riferimenti è consentita la possibilità di effettuare lavori a distanze inferiori ai limiti dell’Allegato IX solo in casi specifici e nel rispetto di opportune procedure.

I lavori che si svolgono nello spazio compreso tra DV e DA9, devono essere oggetto di attenta valutazione da parte del datore di lavoro, che può, eventualmente, avvalersi di un esperto.

Se durante il lavoro si scende al di sotto della distanza DV, si devono adottare le procedure previste per i lavori in prossimità o sotto tensione oggetto della norma CEI 11-27.

 

Lavori non elettrici (in vicinanza) nei Cantieri

Nei cantieri edili, posti a distanza minore di DA9 da parti in tensione non protette o non sufficientemente protette, occorre tenere in considerazione l’art. 117 del Testo Unico. In un simile cantiere, occorre, in via preliminare, valutare, mantenendo un sufficiente margine di sicurezza, se, nelle condizioni più sfavorevoli ragionevolmente prevedibili, sia possibile tenere in permanenza persone, mezzi, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura alla distanza DV.

Qualora ci sia pericolo di invadere la zona prossima delimitata da DV occorre mettere in atto mezzi quali ostacoli, blocchi, gioghi, ecc., tali da impedire l’accesso alla zona prossima, oppure far mettere fuori tensione e in sicurezza la linea elettrica mediante accordi con il gestore la linea stessa.

In ogni caso, nel cantiere edile si deve conservare la documentazione pertinente relativa ai provvedimenti attuati tra quelli sopra descritti (da allegare al PSC e al POS).

Riguardo al sufficiente margine di sicurezza, la norma En 50110-1 raccomanda che i lavori di tipo non elettrico siano eseguiti a una distanza maggiore di DV, che tenga conto dei movimenti dei conduttori (per la temperatura o gli eventi atmosferici), del tipo dei mezzi e degli operatori impiegati nei cantieri (che possono essere PEC).

Se l’attività di cantiere prevede l’utilizzo di mezzi o attrezzi il cui uso comporta pericoli dovuti soltanto all’altezza da terra, nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi o attrezzature (compresa quella del lavoratore e delle attrezzature o utensili da lui maneggiati) non superi i valori di cui al punto 6.4.4, terzo punto elenco, della norma CEI 11-27 (4 m per linea in Bassa o Media tensione e 3 m per linea in Alta tensione); in questo caso non è necessaria la predisposizione di documentazione.

Esempio: lavoro di movimentazione dei materiali eseguito usando una gru a torre con possibilità del braccio di entrare all’interno di DV. In questo caso illustrato sotto si consideri che:

  • la linea in Media tensione presenta una tensione nominale Un = 15 kV;
  • dalla Tabella A.1 della norma CEI 11-27 si ottiene per la zona lavori in prossimità DV = 1,16 m;
  • dalla Tabella A.1 dell’Allegato IX del Testo Unico si ha DA9 = 3,5 m.

 

Tabella A.1 della norma En 50110-1, integrata dalla Tabella 1, Allegato IX, D.Lgs. 81/08

 

Si comprende che, poiché vi è il rischio che la gru o il suo carico possano invadere la zona prossima, il datore di lavoro ha optato per l’adozione di un ostacolo. L’ostacolo impedisce l’accesso alla zona prossima (fa in modo che sia d > DV), qualora non sia possibile l’adozione di un ostacolo è necessario chiedere la disattivazione della linea elettrica.

 

Distanza linea elettrica - cantiere

 

Considerazioni sul calcolo delle distanze

Secondo la En 50110-1 al punto 6.4.4 (lavori di costruzione ed altri lavori non elettrici), per i lavori di costruzione e gli altri lavori non elettrici, quali:

  • lavori su impalcature;
  • lavori con mezzi elevatori, macchine per costruzione e convogliatori;
  • lavori di installazione;
  • lavori di trasporto;
  • verniciature e ristrutturazioni;
  • montaggio di altre apparecchiature e di apparecchiature per la costruzione.

Si deve costantemente mantenere una distanza specificata, in particolare durante l’oscillazione di carichi, l’uso mezzi di trasporto e di sollevamento.

Tale distanza deve essere misurata partendo dai conduttori o dalle parti nude attive più vicini.

La distanza specificata deve essere derivata da DV (Tabella A.1 della En 50110-1) aggiungendo un’ulteriore distanza che tenga conto:

  • della tensione della rete;
  • della natura del lavoro;
  • dell’equipaggiamento da impiegare;
  • del fatto che le persone che operano sono persone comuni.

 

Per le linee aeree, si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni, dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori.

La norma europea non fornisce raccomandazioni per tali distanze ma rimanda alle regole nazionali. La regola nazionale è stata stabilita dai limiti della Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, poi ripresa ed usata per integrare la Tabella A.1 della En 50110-1 come riportato nella Tabella A.1 della norma CEI 11-27, IV edizione. Come abbiamo già visto, vi sono casi in cui a tali limiti si può derogare, ad esempio se si è sicuri dell’esistenza di un sufficiente margine di sicurezza, per cui non è possibile invadere la zona prossima delimitata da DV.

 

Regime di responsabilità ai sensi del d.lgs. 81/2008

Per la gestione dei rischi aggiuntivi ed interferenziali nei cantieri in cui operano 2 o più imprese anche non contemporaneamente si rimanda agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Nomina del coordinatore per la sicurezza, redazione del PSC e controlli da parte del CSE).

Invece, quando non si ricade nell’obbligo di redazione del PSC e nei casi di ambienti di lavoro diversi dal cantiere, trova applicazione l’articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e cioè il datore di lavoro committente effettua la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, fornisce le informazioni sui rischi specifici (nel caso in esame la presenza di linee aeree), promuove la cooperazione e il coordinamento, procede alla valutazione dei rischi da interferenze e alla conseguente redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Infine, nel caso in cui non trova applicazione l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, la salute e la sicurezza dei lavoratori è comunque garantita dagli obblighi specifici in carico ai soggetti esecutori dei lavori.

 

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Autore:

Geom. Parisi Giuseppe
Consulente per la salute e la sicurezza Namirial S.p.A.

 


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