Nuova norma antincendio RTV 12 – Altre attività in edifici tutelati

Prevenzione incendi – Entrata in vigore del D.M. 14 ottobre 2021

Data pubblicazione: 30/11/2021

Approfondimento antincendio

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 serie generale del 25 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 14 ottobre 2021 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Campo di applicazione

Come riportato all’art. 2 del D.M. 14 ottobre 2021 le disposizioni della nuova RTV 12 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (da trattare con la RTV 10), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

Le norme tecniche si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015.

Cosa cambia con il D.M. 14 ottobre 2021

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015.

Questo decreto estende il campo di applicazione del Codice relativamente all’attività n. 72 dell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, comprendendo anche gli edifici precedentemente esclusi dal DM 10 luglio 2020 RTV 10, sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al DPR n. 151/2011.

La nuova RTV 12 si può applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

L’allegato è così suddiviso:

  • Campo di applicazione;
  • Definizioni;
  • Classificazioni;
  • Valutazione del rischio di incendio;
  • Strategia antincendio:
    • Reazione al fuoco
    • Resistenza al fuoco
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza antincendio
    • Controllo dell’incendio
    • Rivelazione e allarme
    • Controllo di fumi e calore

Le disposizioni si applicano a tutte le attività caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4 e rappresentano un riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico secondo le indicazioni riportate nel punto V.12.1.

Definizioni

Nell’allegato vengono fornite le definizioni di:

  • edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e deI paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).
  • piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell’attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
V.12.5 Strategia antincendio
  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV.

La sezione V.12.5.1 Reazione al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.1, consentendo la non verifica dei requisiti dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi  compresi i  beni  costituenti  arredo storico (es. librerie,  cassettonati,  tendaggi,  poltrone,  mobilio, …), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d’esodo  verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri,  filtri,  …) e spazi  calmi  in ambiti di attività con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o E.

La sezione V.12.5.2 Resistenza al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.2, fornendo delle indicazioni da rispettare per gli ambiti delle attività ove la natura dell’edificio tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV.

La sezione V.12.5.3 Esodo fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4.

La sezione V.12.5.4 Gestione della sicurezza antincendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5, indicando un numero minimo per la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza che deve essere non inferiore a 3 volte l’anno, con la prima prova che deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’attività.

Viene inoltre introdotto il piano di limitazione dei danni contenente le misure e le procedure da adottare in caso di incendio per la salvaguardia dei beni tutelati presenti.

La sezione V.12.5.5 Controllo dell’incendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6, eliminando, in particolare, il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti nella procedura di calcolo del valore del carico di incendio specifico qf nella tabella S.6-2.

La sezione V.12.5.6 Rivelazione e allarme fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.7.

La sezione V.12.5.7 Controllo di fumo e calore fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.8, eliminando, in particolare, il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti nella procedura di calcolo del valore del carico di incendio specifico qf nella tabella S.8-5.

 

Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dell’aggiornamento della RTV 12 ai sensi del D.M. 14 ottobre 2021.

La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).

AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

 

 


Autore:

Dott. Pietro Monaco

Pietro Monaco

 


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