Scadenze nella prevenzione incendi

Principali scadenze nella prevenzione incendi: ecco cosa c’è da sapere

Data pubblicazione: 17/03/2022

Approfondimento antincendio

Nella gazzetta ufficiale n. 305, serie generale, del 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come riportato all’art. 19 Entrata in vigore.

L’articolo 1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” proroga, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

La proroga dello stato di emergenza modifica l’adeguamento anche alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il D.P.R. 151/2011, adeguamenti normativi che hanno subito vari spostamenti nel tempo con i cosiddetti “milleproroghe”.

Le principali scadenze in materia di prevenzione incendi
Classificazione D.P.R. 151/2011 Scadenza termini adeguamento Rif. normativo
48 – Macchine elettriche 7 ottobre 2023 terza fase di adeguamento > DM 15 luglio 2014

> Legge 28 febbraio 2020 n. 8

> Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (DL 31/12/2020 n. 183 milleproroghe 2021)

66 – Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto.

 

 

31 dicembre 2022 per le strutture ammesse al piano straordinario (DM 16 marzo 2012), con Scia parziale entro il 30 giugno 2021;

31 dicembre 2022 per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 (delibera CDM 8 novembre 2018).

31 dicembre 2022 per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e dell’isola di Ischia del 21 agosto 2017. Scia parziale entro il 30 giugno 2021.

> DM 9 aprile 1994

> DM 16 marzo 2012> Legge 28 febbraio 2020 n. 8

> Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (DL 31/12/2020 n. 183 milleproroghe 2021)

66 – Rifugi alpini con oltre 25 posti letto 31 dicembre 2023 seconda fase di adeguamento e completamento della “messa a norma”. > DM 9 aprile 1994

> DM 3 marzo 2014

> Legge 28 febbraio 2020 n. 8

> Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (DL 31/12/2020 n. 183 milleproroghe 2021)

67 – Scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone presenti; > 31 dicembre 2022 > DM 26 agosto 1992

> Legge 8 agosto 2019 n. 81

> Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (DL 31/12/2020 n. 183 milleproroghe 2021)

67 – Asili nido con oltre 30 persone presenti > 31 dicembre 2022 Prima scadenza piano di adeguamento 

> 31 dicembre 2024 Seconda scadenza piano di adeguamento

> 31 dicembre 2027 Terza scadenza piano di adeguamento

> DM 16 luglio 2014

> DM 16 luglio 2014

> Legge 8 agosto 2019 n. 81

> Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (DL 31/12/2020 n. 183 milleproroghe 2021)

68 – Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto; > 24 aprile 2023 terza fase di adeguamento

> 24 aprile 2025 quarta fase di adeguamento

> DM 18 settembre 2002

> DM 19 marzo 2015

> DM 20 febbraio 2020

68 – Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 > 24 ottobre 2022 Strutture con superficie fino a 1000 m2 (in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 ottobre 2015)

> 24 aprile 2023 Strutture con superficie superiore a 1000 m2 (in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 aprile 2016)

> DM 18 settembre 2002

> DM 19 marzo 2015

> DM 20 febbraio 2020

77 – Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m > 30/09/2022 Misure di gestione della sicurezza antincendio > DM 16 maggio 1987

> DM 25 gennaio 2019

> Legge 13 ottobre 2020 n. 126

78 – Aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 > 07/10/2023 terza fase di adeguamento > DM 17 luglio 2014

> Legge 11 settembre 2020 n. 120

 

Le novità in materia di sicurezza antincendio

Con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 29 giugno 2022).

Calcolo quinquenni aggiornamento obbligatorio

La Rete delle Professioni Tecniche ha richiesto un chiarimento in merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è espresso con nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021 dove si precisa che:

  1. per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
  2. i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;
  3. i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno.

Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019.

La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

 

Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).”

AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

 

 


Autore:

Dott. Pietro Monaco

Pietro Monaco

 


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