L’uso di mascherine in periodo di emergenza sanitaria

approfondimento sicurezza

La nuova UNI\PdR 90.1:2020 del 1 Luglio 2020

Mascherine di comunità, Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici.

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, oltre a considerare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi Medici (DM), il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito ulteriori misure di protezione a favore della collettività. Nel comma 2 dell’art. 16 viene riportato che fino al termine dello stato di emergenza […], gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di maschere filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Il DPCM 26 aprile 2020 ha poi introdotto per la prima volta il termine “maschere di comunità” riferendosi agli oggetti previsti dal Decreto Legge 17 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, senza però definirne i requisiti prestazionali.

Le maschere di comunità non sono né Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), fabbricati e messi a disposizione del mercato in conformità al REGOLAMENTO (UE) 2016/425, né Dispositivi Medici (DM), fabbricati e messi a disposizione del mercato in conformità alla Direttiva 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE, o al REGOLAMENTO (UE) 2017/745.

Le maschere di comunità non possono essere usate per la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ma possono essere indossate dalla popolazione per il tempo destinato unicamente ad attività non lavorative, al solo fine di contenere la diffusione della pandemia da COVID-19.

Pubblicata il 1° Luglio in collaborazione con il Politecnico di Torino, la UNI/PdR 90-1:2020 fornisce i requisiti essenziali delle maschere di comunità, proponendone una identificazione della tipologia e marcatura.

Il documento inoltre fornisce nell’Appendice A indicazioni utili all’utilizzo delle maschere di comunità, nell’Appendice B esempi di materiali, nell’Appendice C i requisiti per le maschere di comunità da utilizzare nella pratica sportiva, nell’Appendice D i requisiti per le maschere di comunità per bambini. I metodi di prova per la misurazione dell’efficienza di rimozione delle particelle e la resistenza al flusso d’aria, sono forniti nella UNI/PdR 90-2:2020.

Entrambi i documenti sono da intendersi ad uso volontario e informativo, non assumono valore cogente rispetto ai dispositivi di legge sopracitati.

 

Requisiti e tipologie

La maschera di comunità è un dispositivo generalmente composto da uno strato filtrante, che può anche essere posizionato, incollato o modellato tra strati di tessuto. La maschera di comunità ha lo scopo di limitare la dispersione delle particelle espirate dal soggetto che la indossa. Non è intesa a proteggere quest’ultimo. Affinché un dispositivo possa essere identificato come maschera di comunità è necessario che siano rispettati i requisiti contenuti nel Prospetto 1. Le maschere di comunità sono suddivise nei tipi CFC-NR, CFC-R e CFC-BIO, in funzione della possibilità o impossibilità di riutilizzarle, e della biodegradabilità del materiale che le costituisce. I valori massimi della resistenza respiratoria e i valori minimi della efficienza di rimozione del particolato nell’intervallo di dimensioni tra 1,0 e 3,0 μm (eCFC) determinano la loro accettabilità, come riportato nel prospetto 1.

Maschere di comunità: resistenza respiratoria ed efficienza di rimozione del particolato

UNI/PdR 90.1:2020

 

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Autore:

Giuditta Floridia

Ingegnere – Analista Sicurezza Namirial S.p.A.

 


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