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Il D.Lgs. 106/2009 modifica sostanzialmente le norme dei cantieri

Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato nella G.U. n. 180 del 5 agosto 2009, è entrato ormai in vigore dal 20 agosto us. È costituito da ben 149 articoli e 38 allegati che modificano ed integrano altrettanti articoli ed allegati del D.Lgs. 81/2009 originario. Ma è il settore delle costruzioni ad essere maggiormente modificato.

In sintesi alcune novità che riguardano il settore:

  • È prevista l’emanazione di un decreto con il quale si istituirà quella che in gergo ormai è definita la “patente a punti” delle imprese e dei lavoratori autonomi, necessaria per esercitare l’attività nell’edilizia ed in atri comparti che saranno definiti in seguito. Ogni imprenditore avrà un punteggio determinato “in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. … L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.”
  • L’ambito di applicazione del Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili è ridimensionato. Tra i settori esclusi fanno capolino i “lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”. Il che significa che secondo il legislatore i lavori prettamente impiantistici non sono “lavori edili o di ingegneria civile” di cui all’allegato X (interpretazione non del tutto condivisibile).
  • Finalmente chiarezza su responsabile dei lavori. Per la prima volta troviamo una definizione coerente con il significato di responsabile dei lavori. È il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”. Si noterà il ripristino della locuzione “può” che tanto ha fatto discutere nel passato recente. Il responsabile dei lavori è inequivocabilmente una figura facoltativa in cantiere. La sua presenza dipenderà dalla volontà del committente. Scompare, inoltre, l’obbligo di designare nel settore dei lavori privati come responsabile dei lavori il progettista o il direttore dei lavori, rispettivamente nella fase di progettazione e in quella di direzione dei lavori. Il responsabile dei lavori, comunque, non potrà essere una persona qualunque in quanto i suoi requisiti dovranno essere conformi a quelli previsti dall’articolo 16 sulla delega di funzioni (requisiti professionali ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate).
  • “Errare humanum est” – dicevano i latini – e, concludendo la frase, aggiungevano “perseverare autem diabolicum”. Il significato è palese e ben si attanaglia alla rivisitazione dei casi in cui designare i coordinatori. Si ricorderà la condanna dell’Italia per errato recepimento sull’argomento in questione della direttiva 92/57/CEE, che prevede la designazione dei coordinatori, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, ogni qualvolta si prevedano più imprese anche non contemporaneamente in cantiere, indipendentemente dall’entità del cantiere e dalla presenza di rischi particolari. La nostra legislazione di recepimento, invece, aveva introdotto dapprima con i D.Lgs. 494/96 la condizione dei 200 uomini-giorno o dei rischi particolari e, successivamente con il D.Lgs. 81/2008 prima versione, relativamente alla designazione del CSP nel settore dei lavori privati, la condizione di intervento sottoposto a permesso di costruzione. In entrambi i casi si ha recepimento difforme dalla direttiva comunitaria. Il D.Lgs. 106/2009 cerca di avvicinarsi alla direttiva comunitaria ma non vi riesce. Il CSP nel settore dei lavori privati è obbligatorio designarlo soltanto nel caso di lavori soggetti a permesso di costruzione ma anche a DIA o a permesso libero se l’intervento è di importo non inferiore a 100 mila euro. Per la verità tale modifica è da attribuire alla Legge comunitaria 2008 (specificatamente dall’articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009), emanato poco prima del D.Lgs. 106/2009.
  • Relativamente alla formazione continua dei coordinatori per la sicurezza concorrono nell’obbligo formativo delle 40 ore quinquennali i corsi di qualsiasi durata, incluso i convegni e seminari con un numero massimo di partecipati di 100 persone. Relativamente al corso abilitante, quello di 120 ore, si corregge in numero massimo di partecipanti nel seguente modo: numero massimo di partecipanti 60 (prima trenta) per la parte teorica e 30 per la parte pratica.
  • Sempre alla legge comunitaria 2008 è dovuto l’ampliamento dei compiti del coordinatore per la progettazione: il CSP, se designato evidentemente, “coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1”.
  • Sul versante dei compiti del CSE non si registrano novità.
  • L’articolo sull’esonero delle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori è rimodulato per tener conto della facoltà della presenza di quest’ultima figura.
  • I contenuti minimi del PSC tutto sommato (si temeva il contrario) non hanno subito un ritorno al passato. Nelle modifiche effettuate all’allegato XV escludono ancora l’analisi dei rischi specifici propri delle imprese esecutrici nelle fasi lavorative.
  • Il fascicolo ora è chiamato “fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera”.
  • Importanti sono alcune novità che riguardano i soggetti obbligati alla redazione del POS. La redazione non è più richiesta da parte delle imprese che effettuano “mera fornitura di materiali o attrezzature” in cantiere.
  • Relativamente all’impresa affidataria, si consolida l’idea del soggetto maggiormente debitore di sicurezza in cantiere. Difatti, si consolida l’obbligo di verificare (prima: vigilare) le condizioni di sicurezza in cantiere e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC e si aggiunge che per adempiere a tale obbligo il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere adeguatamente formati. Quanto adeguatamente non è specificato dalle norme. Ma è già un buon passo avanti. Inoltre, si dispone che l’impresa affidataria corrisponda alle imprese esecutrici i costi della sicurezza direttamente da questi sostenuti, senza alcun ribasso di gara.
  • È stato abrogato l’articolo sulla valutazione del rischio rumore (art. 103), ma l’operazione non produce alcun effetto poiché analoga diposizione è riportata al comma 5-bis dell’articolo 190.
  • Relativamente al capo II del titolo IV (le norme tecniche per i cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota) sono degni di citazione tre aspetti significativi. Non è più indicata l’altezza massima di caduta dall’alto con sistema di protezione individuale (prima 1,5 metri con cordino statico e 4,00 con sistema ad assorbimento di energia). Non se ne comprende la motivazione (per ora). Viene inoltre a mancare la norma sull’altezza di prolungamento dei ponteggi oltre l’ultimo impalcato o il piano di gronda (prima 1,20 metri per i ponteggi in legname e di un metro per i ponteggi in altri materiali). Anche qui non se ne comprende la motivazione. Per ultimo si ripristina la distanza massima del ponteggio (dei piani dei ponteggi) dal fabbricato di 20 centimetri (prima 30 centimetri). Qualcuno ha asserito che attraverso 30 centimetri si sono verificate cadute dall’alto.
  • “In fundo” le sanzioni. Sono diminuite di entità le contravvenzioni pecunarie. Ma attenzione l’entità maggiore (quasi il 50% di riduzione) riguarda la sanzione massima, mentre la sanzione minima, di norma applicata dagli ispettori, si riduce mediamente del 20%.

In conclusione non è quello che ci si aspettava, ma poteva andare peggio.

Giuseppe Semeraro

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