Pubblicato il Decreto Ministeriale 7 Agosto 2012

Decreto Ministeriale 7 Agosto 2012

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 Agosto 2012 il Decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

Il Decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la predetta data di pubblicazione, quindi il 27 novembre 2012.

Il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, è composto da 11 articoli e 4 allegati e sostituisce il decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, il decreto 7 agosto 2012 disciplina le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione da allegare, oggetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, semplifica la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

E’ importante ricordare che è stato prorogato di un anno l’obbligo per le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto inserite nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, infatti il 12/08/2012 è entrato in vigore la legge 7 agosto 2012 n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.” (GU n. 187 del 11-8-2012 – Suppl. Ordinario n.171). La legge di conversione, che è relativa alle Misure urgenti per la crescita del Paese , all’art. 7 riporta:


“2-bis. All’articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole:
<< un anno >> sono sostituite dalle seguenti: << due anni >>“ 


Le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi per effetto del DPR 151/2011 (ad esempio le gallerie, i campeggi, le palestre, ecc. alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le gallerie ecc.) hanno un anno in più di tempo per presentare l’esame del progetto e quindi la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 151 stesso. 

Il nuovo termine è quindi stato spostato al 7 ottobre 2013.

 

L’Art. 1 riporta delle definizioni; particolare importanza è assegnata dal nuovo DM alla figura del “Professionista antincendio” definito come: professionista  iscritto  in  albo professionale, che opera  nell’ambito  delle  proprie  competenze  ed iscritto negli appositi elenchi del  Ministero  dell’interno  di  cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

L’Art. 2  definisce le finalità e l’ambito di applicazione del DM, in particolare il decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2,  comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  1  agosto  2011,  n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il  SUAP,  delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.

 

L’Art. 3  disciplina le modalità di presentazione delle istanze di valutazione dei progetti  per le attività soggette di  categoria  B  e  C,  che deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto;

c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;

d) informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

 

All’istanza devono essere allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere a firma di professionista antincendio.
L’Art. 4 disciplina le modalità di presentazione della ”Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA) La SCIA deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa.
Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la SCIA deve essere integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del SGSA.
Alla SCIA devono essere allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:

1. certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II del decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

2. per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, del decreto.

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Le modifiche non ricomprese all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi devono essere documentate al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Il DM all’allegato IV riporta alcuni criteri per l’individuazione delle modifiche considerate non sostanziali, in alternativa, si può fare ricorso alla valutazione dei rischi di incendio dell’attività.
L’Art. 5 disciplina le modalità di presentazione dell’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente.
La richiesta di rinnovo deve essere inviata al Comando, entro i termini previsti dal D.P.R. n. 151/2011, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo devono essere allegati:
a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
L’Art. 6 disciplina le modalità di presentazione delle Istanza di deroga che deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’ istanza di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell’attività o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
All’istanza devono essere allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere a firma di professionista antincendio e deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.
L’Art. 7 disciplina le modalità di presentazione della istanza di nulla osta di fattibilità che deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilità;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilità.
All’istanza devono essere allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
L’Art. 8 disciplina le modalità di presentazione della Istanza di verifiche in corso d’opera che deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) riferimenti dell’approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d’opera.
All’istanza devono essere allegati:
a) documentazione tecnica illustrativa dell’attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d’opera;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
L’Art. 9 disciplina le modalità di presentazione della Voltura Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette devono comunicare al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La dichiarazione deve contenere:
a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell’attività soggetta;
b) specificazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività indicati all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l’impegno a osservare gli obblighi ivi previsti; d) l’indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.
L’Art. 10 disciplina le Modalità di presentazione delle istanze
1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell’ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Art. 11 stabilisce che con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, é stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

Scarica il Decreto Ministeriale 7 Agosto 2012 e gli Allegati I, II, III, IV