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Pratiche telematiche – Invio della Scia al Suap

Invio pratica telematica Suap Scia

La riforma della Pubblica Amministrazione in atto ha fra i suoi principali obiettivi la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative, a vantaggio dei cittadini e degli operatori economici.

Il SUAP

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, istituito con D.lgs.31 marzo 1998 n.112 e normato dal DPR 447/1998 s.m.i. e successivamente dai DPR 159/2010 e DPR 160/2010, è l’interfaccia unica della Pubblica Amministrazione verso le Imprese per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione, riattivazione o riconversione delle suddette attività.

In questo quadro, lo Sportello Unico per le Attività Produttive si propone come strumento di sviluppo economico del territorio attraverso un’attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure, nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali. L’impresa dovrà rivolgersi al SUAP per ottenere tutti i certificati, le licenze, le autorizzazioni necessarie per costituire, ampliare, modificare un’attività produttiva (licenze edilizie, autorizzazioni sanitarie e di sicurezza, iscrizione CCIAA, ecc.). Un solo ufficio presso il comune, con un unico responsabile, gestirà in maniera unitaria un’unica pratica, e provvederà a tutti i rapporti con altri enti della PA (Ministeri, Vigili del Fuoco, INPS, ecc) e con enti convenzionati (Camere di Commercio).

La singola Amministrazione Comunale sotto il profilo organizzativo può organizzare il SUAP con modalità diverse: all’interno dei propri uffici, in associazione con altri Comuni, delegando alla Camera di Commercio (Registro Imprese)

Le Pratiche Telematiche:

Il capo III – Procedimento Automatizzato del DPR 160/2010, disciplina le modalità di presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze. Il ricorso alla telematica rappresenta una novità importante nell’ambito della semplificazione e dell’accelerazione delle procedure amministrative: infatti le procedure saranno esclusivamente gestite informaticamente e lo strumento informativo sulle procedure, sulla modulistica e allegati, sarà il portale “impresainungiorno.it”.

La SCIA

Una delle novità che vengono fuori dal riordino legislativo è Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) ed f) , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nell’ambito delle procedure di prevenzione incendi i primi riferimenti verso lo sportello unico sono presenti nella L.C. 3791 del 24/03/2011 che ha come oggetto i primi indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il “procedimento automatizzato” di cui ai capi I, II, III, V e VI del DPR n. 160 del 07/09/2010. Nella circolare viene redatto un primo elenco di attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/02/1982 che ricadono nel cosidetto “procedimento automatizzato”.

La pubblicazione del D.P.R. 151 del 01/08/2011 rende piena attuazione alle procedure di semplificazione e snellimento burocratico, in particolare suddividendo le attività soggette al controllo di prevenzione incendi in 3 categorie, A, B e C in base al livello di rischio ed introducendo l’obbligo della SCIA per la segnalazione dell’inizio attività.

Da qui se si vuole approfondire:

Appartengono alla Categoria “A”, attività a basso rischio, le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. La nuova disciplina per la prevenzione incendi per le attività di Categoria A consente al committente di costruire l’attività compiendo tutti i lavori necessari alla realizzazione della stessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente che il committente (o un tecnico da lui delegato) invii al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura online) il progetto dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, il committente ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività.

Appartengono alla Categoria “B”, attività a medio rischio, le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. La nuova disciplina per la prevenzione incendi per le attività di Categoria B prevede che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche. Il committente (o un tecnico da lui delegato) invia al SUAP la richiesta del permesso per costruire, il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che il committente invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, il committente ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività.

Appartengono alla Categoria “C”, attività ad alto rischio, le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. La nuova disciplina per la prevenzione incendi per le attività di Categoria C prevede che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche. Il committente (o un tecnico da lui delegato) invia al SUAP la richiesta del permesso per costruire, il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che il committente invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, il committente ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività.

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