La caduta dall’alto nei lavori con l’uso di ponteggi metallici

Rischio caduta dall’alto

I ponteggi costituiscono la soluzione prioritaria per il settore delle costruzioni ogni qualvolta si debba lavorare ad altezze superiori ai due metri dal suolo, e sono sempre da privilegiare, a meno che il loro impiego non sia inattuabile per ragioni tecniche, ma non certo per mere ragioni economiche.

La scelta del tipo di ponteggio da utilizzare nelle lavorazioni è un tipico problema di organizzazione del cantiere, che compete in misura prioritaria al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), nei casi in cui tale figura è prevista per la presenza anche non contemporanea di due o più imprese esecutrici, al fine di valutare nel dettaglio il contesto entro il quale si dovrà operare, tenendo presenti le caratteristiche dei luoghi e gli spazi disponibili (cantieri in aree urbane, prossimità di linee elettriche aeree, interferenze con attività presenti nel luogo, ecc.).

La tipologia a tubi e giunti  è sempre da preferire in quanto consente la realizzazione di strutture libere da vincoli di forma e dimensione, ma richiede maestranze più qualificate, maggiori tempi di montaggio e smontaggio e in definitiva costi più alti; quelli ad elementi prefabbricati per contro facilitano e velocizzano il montaggio, ma sono più rigidi e meno adattabili alle diverse situazioni, soprattutto nei cantieri di ristrutturazione; il tipo multidirezionale oggi rappresenta la via di mezzo in quanto è più versatile dei primi due.

L’uso dei ponteggi e delle altre opere provvisionali è disciplinato dal Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota).

 

In questo articolo illustrerò tramite un esempio pratico il processo di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi di caduta di persone e materiali durante i lavori di uso di ponteggio metallico per gli interventi di manutenzione di una facciata di un condomino. Sono esclusi dalla valutazione i rischi di montaggio e smontaggio perché analizzati e trattati nel Piano di Montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto dall’impresa installatrice ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 81/08.

 

Ai fini della valutazione dei rischi utilizzerò un criterio basato sulla semplicità, brevità e comprensibilità in modo da realizzare una scheda completa che rappresenti uno strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione in cantiere.

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Autore:

Geom Parisi Giuseppe consulente per la sicurezza Namirial S.p.A.

 


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