Il ruolo del Coordinatore nelle attività di montaggio / smontaggio e uso del ponteggio

approfondimento sicurezza

(a cura del Geom. Parisi Giuseppe, consulente per la sicurezza Namirial S.p.A.)

Parlare di lavori in quota, implica, purtroppo, rilevare come negli anni il rischio di caduta dall’alto continui a essere il primo nella statistica degli infortuni.

L’uso delle opere provvisionali in cantiere è uno degli aspetti che il coordinatore per la sicurezza non può prescindere dal definire e disciplinare nel PSC e verificare in cantiere, pena il mancato rispetto degli obblighi imposti al suo ruolo di garante della sicurezza.

Ruolo centrale nella pianificazione della sicurezza e nella gestione del cantiere, è assunto dal coordinatore in grado di adottare dapprima appropriate scelte tecniche (coordinatore per la progettazione) ed in seguito di strutturarle cronologicamente nel tempo, adattandole se del caso alla propria realtà (coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

Nell’ambito di questo ruolo qualora siano previsti lavorazioni in quota per la protezione dei lavoratori dal rischio di caduta il CSP deve nel Piano di sicurezza e di Coordinamento (PSC):

  • identificare le misure contro il rischio di caduta dall’alto, prediligendo i dispositivi di protezione collettiva;
  • indicare le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature ed infrastrutture da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il ponteggio metallico sia prefabbricato a telai o a tubi e giunti è oggi la misura di prevenzione e protezione più diffusa quando si devono realizzare lavorazioni in elevazione.

Il legislatore consente il suo impiego come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto purché per ogni singolo montaggio venga eseguita una valutazione specifica e uno specifico progetto del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2010).

La progettazione del ponteggio è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 133 comma 1: nella fattispecie per “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi”.

Il progetto del ponteggio deve comprendere:

  1. calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
  2. disegno esecutivo.

Il ponteggio per la sua funzione di dispositivo di protezione collettiva è stato ritenuto dal legislatore, un aspetto così rilevante da attribuirgli una prerogativa economica e della quale il coordinatore per la progettazione ha il compito di definirne il costo; quest’ultimo infatti è stato inserito tra gli oneri della sicurezza.

Il mandato del coordinatore per la progettazione, non si conclude con la corretta identificazione dell’apprestamento nel P.S.C., ma comprende anche la definizione delle misure necessarie per la corretta conservazione dell’apprestamento e le prescrizioni per il suo corretto uso da parte delle imprese.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al fine di adempiere agli obblighi di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/08  smi deve verificare con opportune azioni di controllo in cantiere il rispetto delle misure identificate nel PSC.

Per agevolare il CSE nell’adempimento dei propri compiti si fornisce una lista di controllo da utilizzare durante l’uso del ponteggio da allegare al verbale di sopralluogo.

 

LISTA DI CONTROLLO DEL PONTEGGIO

Nota
Si indica “si” quando l’elemento considerato è conforme.
Si indica “no” quando l’elemento considerato non è conforme alla norma.
Si indica “non pertinente” quando l’elemento considerato non riguarda il ponteggio verificato.

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