Nuova norma antincendio RTV 10 Edifici tutelati

Approfondimento antincendio - RTV 10 Edifici Tutelati

Sicurezza antincendio in musei e biblioteche: RTV 10 Edifici Tutelati

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 serie generale del 22 luglio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 10 luglio 2020 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, aperti al pubblico, destinati   a   contenere   musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

 

Campo di applicazione

Come riportato all’art. 2 del D.M. 10 luglio 2020 le disposizioni della nuova RTV 10  edifici tutelati si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela, attività 72 secondo il D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

 

Cosa cambia con il D.M. 10 luglio 2020

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”.

Come per le altre RTV rimane il doppio binario, ovvero la RTV 10 si può usare in alternativa al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

Le aree dell’attività sono classificate come segue

Classificazione Tipologia delle aree
TC aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²
TM depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²
TK1 locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si   effettuino   lavorazioni   pericolose   ai   fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²
TK2 deposito beni tutelati
TO locali con affollamento > 100 persone
TT locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TZ Altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso

 

Le aree TK1 sono classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

 

V.10.5 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

 

La sezione V.10.5.1 Reazione al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.1.

La sezione V.10.5.2 Resistenza al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.2.

La sezione V.10.5.3 Compartimentazione fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.3.

La sezione V.10.5.4 Esodo fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4.

La sezione V.10.5.5 Gestione della sicurezza antincendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5.

La sezione V.10.5.6 Controllo dell’incendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6.

La sezione V.10.5.7 Rivelazione ed allarme fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.7.

La sezione V.10.5.8 Controllo di fumo e calore fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.8.

 

Le novità del D.M. 10 luglio 2010

Nell’allegato al DM 10 luglio 2020 (regola tecnica verticale sui beni tutelati) è presente la sezione V.10.2 Definizioni che riporta le seguenti definizioni:

  • Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si specifica che sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti).
  • Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
  • Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
  • Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
  • Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
  • Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.

 

Particolare importanza ricopre la sezione V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni che modifica la strategia S.5 Gestione della sicurezza antincendio integrando le disposizioni previste nella struttura organizzativa in base al livello di prestazione dell’attività.

In particolare il responsabile dell’attività deve integrare la pianificazione di emergenza con un piano di limitazione dei danni che individui le misure per la salvaguardia dell’edificio e le procedure di messa in sicurezza dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

Il piano di limitazione dei danni deve individuare:

  1. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
  2. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
  3. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le   priorità   di   evacuazione   e   specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
  4. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni   di sicurezza e di conservazione degli stessi;
  5. le procedure per la protezione in loco dei   beni inamovibili o difficilmente spostabili;
  6. le eventuali restrizioni nell’utilizzo di   sostanze estinguenti.

 

Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dell’aggiornamento delle RTV secondo il D.M. 14 febbraio 2020, oltre alla nuova RTV 10 ai sensi del D.M. 10 luglio 2020.

La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).

AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

 

 


Autore:

Dott. Pietro Monaco

Namirial S.p.A.

 


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