Disposizioni per l’attuazione delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica

approfondimento antincendio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 121 del 25 maggio 2016 il decreto ministeriale del 12 maggio 2016 contenente le norme per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici.
Il decreto stabilisce le scadenze (differenziate) entro le quali tutte le scuole non in regola con la normativa antincendio (sono circa il 60%) dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti prescritti dal DM del 26 agosto 1992, contenete le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
Le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento (26 maggio 2016) non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step, infatti le scadenze sono differenziate in base all’anno di costruzione dell’edifico.
In particolare tutte le scuole esistentientro il 26 agosto 2016 (tre mesi dalla data di entrata in vigore del dm) devono:

  • adeguare l’impianto elettrico in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 che deve essere dotato di interruttore generale con comando di sgancio a distanza (punto 7.0)
  • installare un sistema di allarme da attivare in caso di pericolo in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti (punto 8)
  • prevedere estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13 A, 89 B in ragione di almeno 1 estintore per ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di 2 estintori per piano (punto 9.2)
  • prevedere la segnaletica di sicurezza (punto 10)
  • predisporre un registro dei controlli periodici degli impianti installati e del piano di emergenza e l’applicazione di accorgimenti per l’esercizio in sicurezza dell’attività (punto 12)

Le scuole preesistenti al momento dell’entrata in vigore del dm 18 dicembre 1975, entro il 26 novembre 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del dm) dovranno attuare solo alcune delle misure per la sicurezza:

  • separazione delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica (punto 2.4)
  • reazione al fuoco dei materiali (punto 3.1)
  • misure di evacuazione in caso di emergenza, in particolare in merito alla larghezza totale va riferita al solo piano di massimo affollamento  (punto 5)
  • spazi per esercitazioni (punto 6.1)
  • spazi per depositi (punto 6.2)
  • impianti di produzione di calore (punto 6.3.0)
  • spazi per l’informazione e le attività parascolastiche (punto 6.4)
  • autorimesse (punto 6.5)
  • spazi per servizi logistici (punto 6.6)
  • impianto elettrico di sicurezza (punto 7.1)
  • rete idranti (punto 9.1)
  • impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi (punto 9.3)

Le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del dm 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del dm 26 agosto 1992entro il 26 novembre 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del dm) devono attuare le seguenti misure relativamente a:

  • separazione delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica (punto 2.4)
  • comportamento al fuoco (punto 3)
  • sezionamenti (punto 4)
  • misure di evacuazione in caso di emergenza (punto 5)
  • spazi per esercitazioni (punto 6.1)
  • spazi per depositi (punto 6.2)
  • servizi tecnologici (punto 6.3)
  • spazi per l’informazione e le attività parascolastiche (punto 6.4)
  • autorimesse (punto 6.5)
  • spazi per servizi logistici (punto 6.6)
  • impianto elettrico di sicurezza (punto 7.1)
  • rete idranti (punto 9.1)
  • impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi (punto 9.3)

Le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del dm 26 agosto 1992 devono attuare tutte le misure in precedenza entro il 26 novembre 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del dm).

Tutte le misure di adeguamento previste devono, comunque, essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Terminati gli adeguamenti, va presentata la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), preceduta dalla valutazione di progetto presso il competente comando provinciale dei Vigili del fuoco in caso di attività ricadenti in categoria “B” (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o “C” (scuole con oltre 300 persone presenti).

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il programma Namirial CPI win Attività consente di generare il progetto da presentare ai VV.F contenente le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettera a) e b) previsto per le scuole di categoria B o C ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 la relazione tecnica.

Dott. Piero Monaco
Namirial SpA

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