Guida alla realizzazione del PI.M.U.S.

Data pubblicazione: 08/04/2021
approfondimento sicurezza

Quando redigere il PiMUS: guida alla realizzazione

Come redigere il PiMUS, quando è obbligatorio e i compiti del CSP e del CSE

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, è un documento operativo, che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio; esso rappresenta il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.

Le indicazioni contenute nel Piano sono finalizzate a garantire la sicurezza:

  • ai lavoratori che utilizzano il ponteggio nel cantiere;
  • agli abitanti o fruitori di edifici e stabili in ristrutturazione.

La redazione del PI.M.U.S. è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa incaricata al montaggio e smontaggio, tale documento specifico per ogni cantiere deve essere elaborato prima dell’avvio delle attività in cantiere, come appendice al POS come esito della specifica valutazione dei rischi per lavori in quota degli addetti alla realizzazione del ponteggio.

Il PI.M.U.S. deve essere redatto per:

  • un ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, tubi e giunti e multidirezionali, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
  • impalcato o opere provvisionale realizzata con elementi di ponteggio metallico fisso;
  • un ponteggio realizzato con elementi in legno.

Non occorre redigere il PI.M.U.S. per:

  • la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da un’impresa e alle attività partecipano anche dei lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. dovrà essere redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

Per la sua redazione l’articolo 136 comma 1 prescrive che deve essere redatto da persona competente ma non specifica i requisiti che la persona deve possedere per l’affidamento di tale incarico da parte del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori di montaggio e smontaggio.

CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS

I contenuti minimi del PIMUS sono riportati nell’allegato XXII del D. Lgs 81/2008 che attesta che il piano di montaggio, uso e smontaggio si deve compilare inserendo:

  • Dati identificativi del luogo di lavoro;
  • Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • Identificazione del ponteggio;
  • Disegno esecutivo del ponteggio;
  • Progetto del ponteggio, quando previsto;
  • Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”);
  • Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  • Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. allegato XIX).
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL CSP E CSE

Il CSP deve, nel PSC:

  • prevedere la tipologia e le caratteristiche del ponteggio, che serviranno alla persona competente per la redazione del PI.M.U.S.;
  • valutare i rischi interferenziali inerenti allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali e utilizzo (ed eventuale trasformazione) del ponteggio;
  • stimare i relativi costi della sicurezza.

In seguito, il CSE dovrà, verificando l’idoneità del POS, accertarsi che il PI.M.U.S. sia stato redatto e sia presente in cantiere e, successivamente, dovrà verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC (rischi interferenziali, tipologia e caratteristiche del ponteggio) e, se occorre, dovrà adeguare il PSC nel caso di trasformazione del ponteggio (e verificare il conseguente adeguamento del POS).

Qualora l’impresa non avesse provveduto a redigerlo, il CSE, nello svolgimento dei suoi compiti definiti nell’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 lo deve segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta al datore di lavoro interessato (come violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g del D.Lgs. 81/2008) e in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, sospende le lavorazioni fino all’avvenuta verifica del PIMUS elaborato in seguito al suo intervento.

Il datore di lavoro si assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al PI.M.U.S. ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

In relazione al punto sopra spetta al CSE:

  • la verifica preliminare del possesso di tali caratteristiche da parte dei lavoratori addetti;
  • la verifica della presenza del preposto durante l’esecuzione delle attività;
  • la sospensione delle attività di smontaggio, in assenza di una qualunque di tali due condizioni ovvero di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.
OBBLIGATORIETÀ DEL PROGETTO

I ponteggi debbono essere progettati se di altezza superiore a 20 m e in caso di difformità di montaggio dagli schemi tipo indicato nel libretto del costruttore, installazione di rete parasassi, e argani.

Si segnala che il parapetto del ponteggio non può essere utilizzato come protezione per i lavoratori che operano ad esempio su un tetto, per i quali è necessario prevedere una protezione diversa e indipendente dal ponteggio, come ad esempio, parapetti realizzati secondo la norma europea UNI EN 13374 o sistemi di arresto di caduta.

A seguito della Circolare ministeriale 29/2010 risulta tuttavia possibile utilizzare il parapetto del ponteggio come protezione dei lavoratori previa verifica, da parte di un tecnico abilitato, che ne dimostri l’effettiva resistenza.

ATTIVITÀ DI VERIFICA

Il ponteggio deve essere soggetto ad una costante attività di verifica (allegato XIX):

  • verifica di primo impianto (art. 112; preventive, prima di ogni montaggio del ponteggio);
  • verifiche durante l’uso;
  • verifiche eccezionali (art. 137; dopo prolungata interruzione dei lavori e/o violente perturbazioni atmosferiche).

I risultati dei controlli devono essere registrati e tenuti in cantiere a disposizione degli organi di controllo e del CSE.

 

Namirial S.p.A. si rivolge ai professionisti, alle imprese edili e ai tecnici che operano nel campo dell’edilizia, offrendo loro le soluzioni informatiche più adatte. Il software Sicurezza Ponteggi è il programma che, a partire dal disegno del ponteggio e dei suoi componenti, genera il Piano di montaggio, uso, smontaggio di ponteggi metallici fissi (PiMUS) e permette la verifica strutturale dei ponteggi metallici fissi ai sensi della UNI 12811:2004 (Calcolo Statico).

 


Autore:

Geom. Parisi Giuseppe
Consulente per la salute e la sicurezza Namirial S.p.A.

 


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