Prevenzione incendi – Entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020

Approfondimento antincendio - RTV 10 Edifici Tutelati

RTV 6 attività autorimesse – D.M. 15 maggio 2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 serie generale del 23 maggio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.

Campo di applicazione

Come riportato all’art. 1 del D.M. 15 maggio 2020 l’allegato I al decreto, che contiene le disposizioni della nuova RTV 6, sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Le disposizioni della nuova RTV 6 si possono applicare alle autorimesse, attività 75 secondo il D.P.R. 151/2011, di nuova realizzazione o in caso di modifica  ovvero  di  ampliamento  alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che  le  misure  di  sicurezza  antincendio esistenti,    nella    parte    dell’attività    non     interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa.

Secondo le indicazioni dell’art. 3,  il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che ricadano in uno dei seguenti casi:

  1. siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  2. siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Cosa cambia con il D.M. 15 maggio 2020

La più importante novità introdotta della nuova RTV è che dalla sua entrata in vigore sarà l’unico riferimento normativo in materia per le attività di autorimessa di superficie lorda superiore a 300 m2, di cui all’allegato I del DPR 151/2011 individuate con il numero 75 “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²”.

Con l’entrata in vigore del decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986  recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3, decade quindi il doppio binario per l’attività autorimessa.

 

Le aree dell’attività sono classificate come segue

Classificazione Tipologia delle aree
TA aree destinate al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli
TB aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa
TM1 depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m² e superficie lorda ≤ 25 m²
TM2 depositi di materiale combustibile con carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m² e superficie lorda ≤ 300 m²
TT locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TZ altri ambiti non ricompresi nei precedenti

 

V.6.5 Strategia antincendio
  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 4.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
  3. Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2).
  4. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. Inoltre sono riportati gli scenari di progetto da impiegare per le soluzioni alternative di resistenza al fuoco nei casi specifici indicati.

 

La sezione V.6.5.1 Reazione al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.1.

La sezione V.6.5.2 Resistenza al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.2.

La sezione V.6.5.3 Compartimentazione fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.3.

La sezione V.6.5.4 Esodo fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4.

La sezione V.6.5.5 Gestione della sicurezza antincendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5.

La sezione V.6.5.6 Controllo dell’incendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6.

La sezione V.6.5.7 Controllo di fumo e calore fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.8.

La sezione V.6.5.8 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.10.

 

Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dell’aggiornamento della RTV 6 ai sensi del D.M. 15 maggio 2020.

La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).

AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

 


Autore:

Dott. Pietro Monaco

Pietro Monaco

 


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