Adeguamento antincendio scuole: ennesima proroga alla sicurezza

approfondimento antincendio

Con l’entrata in vigore il 26/07/2018 (GU n.171 del 25-7-2018 ) del cosiddetto Milleproroghe 2018, ovvero Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, come si  vociferava, sono state prorogate le due scadenze che spaventavano i comuni in materia di scuole: differimento al 31 dicembre 2018 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e proroga al 31 dicembre 2018 (il precedente termine era al 31 agosto…) del termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Ricordiamo che secondo il Decreto del Ministero dell’Interno 12 maggio 2016 il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, era scaduto il 31 dicembre 2017.

Per gli asili il milleproroghe interviene solo sul primo ciclo del piano di adeguamento definito all’art. 6 comma 1 lettera a) del decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014.

Il primo stop del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto del Ministero dell’Interno 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola:

  • i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni
  • la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento
  • l’organizzazione della gestione della sicurezza
  • l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica

Dal Portale Unico dei Dati della Scuola è possibile accedere ad un documento, Certificazioni e documenti relativi alla sicurezza, pubblicato il 27/09/2018 con dati aggiornati al 25/09/2018 in riferimento all’anno scolastico 2017/2018, con dati nazionali con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, in cui si evince una situazione a dir poco problematica.

Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti la sicurezza di 58.436 edifici delle scuole Statali di ogni ordine e grado (I dati sono caricati dagli Enti locali proprietari o gestori degli edifici adibiti ad uso scolastico ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23).

Secondo i dati contenuti nel documento, il 65% degli istituti scolastici non è a norma per quanto riguarda la normativa antincendio.

In particolare

Totale edifici 58.436
Numero edifici dotati di CPI 20.379 (34.87 %)
13.628 CPI (66.87 %) 6.751 NOP (33.13 %)
Numero edifici senza CPI 38.057 (65.13 %)
29.217 NO CPI (76.77 %) 8.840 NO DATI (23.23 %)

 

Nonostante questo quadro disastroso, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali destinati a scuola è stato prorogato al 31 dicembre 2018, mentre sarebbe ora di smetterla di prorogare di anno in anno e mettere a disposizione le risorse necessarie per avvalorare questa programmazione pluriennale per un progressivo adeguamento alla normativa.

A partire dal primo gennaio 2019, le scuole saranno tenute ad essere in possesso del certificato di prevenzione incendi e dovranno attenersi o alle disposizioni prescrittive del Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, oppure alle disposizioni prestazionali del Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2017 noto anche come RTV “V.7 – Attività scolastiche” secondo il D.M. 03/08/2015.

L’applicazione delle norme tecniche presenti nella RTV V.7 Attività scolastiche, come per le altre RTV secondo il D.M. 03/08/2015, è alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, anche se a differenza delle altre RTV, entro il 31 dicembre 2019 verrà fatta una valutazione, a seguito di un monitoraggio dei dati di adeguamento, per l’esclusiva applicazione delle disposizioni del D.M. 7 agosto 2017 in sostituzione del decreto 26 agosto 1992.

Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare l’attività scolastica sia nei confronti del decreto 26 agosto 1992, sia ai sensi del decreto 7 agosto 2017 (RTV 7 del DM 03/08/2015), consentendo di poter anche simulare uno scenario per una valutazione preliminare sulla convenienza o meno di una norma rispetto all’altra.

La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015).

AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

 

Dott. Pietro Monaco

Namirial S.p.A.

 

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