Nuovo D.M. 12 Aprile 2019: rivoluzione al via nella Prevenzione Incendi

Con il nuovo codice sono tante le attività per cui diventano obbligatorie le norme di carattere prestazionale

Il Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 3 Agosto 2015 è stato modificato dal D.M. 12 Aprile 2019 pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 Aprile 2019.

Il Nuovo Decreto elimina fondamentalmente il doppio binario per le attività non normate, mantenendolo invece per le attività dotate di norma specifica, come per esempio: le scuole, le autorimesse, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, ecc.

In particolare le modifiche apportate dalla nuova norma al “Codice” sono le seguenti:

  • Abrogazione del comma 2 dell’art. 1 (viene eliminato il lungo elenco di norme che potevano essere applicate alternativamente alle disposizioni del “Codice”).
    ATTENZIONE !! le stesse norme sono state reintrodotte dall’art. 4 del D.M. 12 Aprile 2019, che aggiunge il comma 1 bis all’art. 5 del D.M. 3 Agosto 2015.
    Questa operazione di modifica del “Codice”, che sposta l’elenco delle norme da un articolo all’altro, serve per indicare che le stesse non trovano applicazione alle attività disciplinate dal “Codice”.
    Occorre però considerare che l’art. 3 del D.M. 12 Aprile 2019, introduce l’art. 2 bis al D.M. 3 Agosto 2015. Il nuovo articolato stabilisce modalità applicative alternative delle stesse norme alle attività dotate di RTV
    .

In altre parole le vecchie norme non trovano applicazione alle attività disciplinate esclusivamente dal “Codice” inteso come RTO, ma possono essere applicate in alternativa al “Codice” solo per alcune attività dotate di RTV (attività: 66, 67, 69, 71 e 75 con alcune esclusioni).

  • Abrogazione dell’art. 2 del D.M. 3 Agosto 2015 e sostituzione dello stesso con il nuovo art. 2 che amplia il numero di attività per le quali risulta applicabile il “Codice”, aggiungendo le attività 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 73.

Attenzione il vecchio articolo 2 riportava “Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare…”; il nuovo articolo 2 riporta invece “Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano ……………..

Inoltre il comma 2 aggiunge “Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.”.

Il comma 3 e il comma 4 trattano gli interventi di modifica o ampliamento delle attività esistenti e per grandi linee consentono ancora l’applicazione delle vecchie norme a queste attività.

  • L’art. 3 del nuovo D.M. 12 Aprile 2019 aggiunge l’art. 2-bis al D.M. 3 Agosto 2015 che dà facoltà di utilizzare ancora il doppio binario per le attività dotate di norma specifica e quindi di utilizzare le vecchie norme per le seguenti attività:
    • 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
    • 67, ad esclusione degli asili nido;
    • 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
    • 71;
    • 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
  • L’art. 4 del nuovo D.M. 12 Aprile 2019 aggiunge il comma 1-bis all’art. 5 del D.M. 3 Agosto 2015 che elenca le norme che non devono essere applicate alle attività progettate in conformità al “Codice” (RTO + RTV).
  • L’art. 5 del nuovo D.M. 12 Arile 2019 fissa i termini temporali di applicazione delle nuove disposizioni al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU (23 Aprile 2019)

In definitiva il Codice, inteso come RTO (Regola Tecnica Orizzontale) oppure, nei casi dove sono presenti le RTV (Regole Tecniche Verticali) inteso come RTO + RTV, così emendato si applica alle seguenti attività:

9 – Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

14 – Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

19 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

20 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

21 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili

22 – Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

23 – Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

24 – Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg

25 – Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

26 – Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

27 – Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

28 – Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

29 – Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

30 – Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

31 – Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

32 – Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

33 – Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

34 – Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

35 – Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

36 – Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

37 – Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

38 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

39 – Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti

40 – Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

42 – Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 mq

43 – Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

44 – Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

45 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

46 – Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

47 – Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

50 – Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

51 – Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti

52 – Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti

53 – Officine per la riparazione di:

– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 mq;

54 – Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

56 – Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

57 – Cementifici con oltre 25 addetti

63 – Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito

64 – Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

66 – Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

67 – Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti

69 – Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

70 – Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

71 – Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

72 – Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’Allegato I al DPR 151/2011

73 – Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

75 – Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq

76 – Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Riassumendo in apposita tabella, quindi, si ha:

Tabella attività RTV

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CPI WIN® Attività – SCENARI ANTINCENDIO, realizzato grazie alla preziosa e competente consulenza dell’ing. Fabio Dattilo (attuale comandante nazionale dei VVF) consente di superare tutte le difficoltà insite nell’interpretazione del “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi”, con un approccio più immediato che permette un controllo a 360° del progetto e di scegliere gli interventi più adatti, e anche meno onerosi, per garantire i requisiti minimi di sicurezza richiesti.

Con l’introduzione del nuovo “codice”, l’approccio prestazionale diventa sempre più importante e necessario: con CPI WIN® Attività – SCENARI ANTINCENDIO troverai una guida sicura all’applicazione delle nuove normative di prevenzione incendi, dotandoti del software leader in questo settore.

E infatti CPI WIN® Attività – SCENARI ANTINCENDIO è il PRIMO e UNICO software ufficialmente dichiarato dalla RETE delle PROFESSIONI TECNICHE “rispondente ai requisiti tecnici individuati  per la progettazione avanzata con il Codice di Prevenzione Incendi”.

Questo grazie alle seguenti possibilità offerte dal modulo:

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  • Data una tipologia di attività, il software permette di eseguire un confronto fra le richieste normative previste dalla metodologia prescrittiva e da quella prestazionale. Grazie al confronto il professionista potrà avere un quadro chiaro degli interventi necessari nelle due situazioni e scegliere la strada da seguire in funzione delle reali esigenze, della invasività degli interventi e infine dei costi valutati ad essi conseguenti.

L’analisi degli interventi migliorativi consente quindi di analizzare l’interazione fra le varie strategie al variare di un dato sensibile, al fine di effettuare un confronto fra i livelli di prestazione effettivi ed i livelli di prestazione derivati dal cambiamento di un dato. Il modello di attività consente inoltre di evidenziare quali sono i requisiti minimi da rispettare per ottenere il livello di prestazione inserito per ciascuna strategia antincendio in rapporto al profilo di rischio impostato e tenendo conto delle interferenze fra le varie soluzioni possibili.

 

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