Le indicazioni applicative dal Dipartimento VV.F. sui contenitori-distributori di carburante

Con Decreto del 22 novembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stata pubblicata la “Regola Tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.
La regola tecnica disciplina l’installazione e la gestione dei contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, al fine di minimizzare fuoriuscite e rischio incendio, limitare danni a persone edifici e locali e ambiente in caso di incidente, consentire i soccorsi in sicurezza.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi e si applica sia alle nuove installazioni che a quelle esistenti al momento dell’entrata in vigore.
Con la Circolare n.1/2018 del 29 agosto 2018, la Direzione Centrale fornisce alcuni chiarimenti interpretativi, in particolare in riferimento alla regola tecnica emanata con D.M. 22/11/2017 modificata con D.M. 10/05/2018 che abroga e sostituisce le norme in precedenza citate e si applica a tutti i contenitori/­distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Nella circolare è riportata la seguente tabella con alcuni chiarimenti relativi alle esenzioni dall’adeguamento alla RT, a definizioni ed elementi tecnici, alle approvazioni di tipo esistenti, al bacino di contenimento e agli imprenditori agricoli, al box prefabbricato e alle indicazioni sul DM 10 maggio 2018.

tabella 1 dip. vvf

tabella 2 dip. vvf tabella 3 dip. vvf

Come ulteriori precisazioni e/o chiarimenti la circolare riporta che gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore sono esentati dall’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA). Per tali fattispecie dovrà essere comunque osservato quanto indicato dal D.M. 22/11/2017 sotto la diretta responsabilità dell’esercente i contenitori distributori rimovibili stessi, salvo che l’installazione sia esentata dall’obbligo di adeguamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto citato. Inoltre le approvazioni di tipo, rilasciate in riferimento del D.M. 19/03/1990 e del D.M. 12/03/2003, non decadono con l’entrata in vigore del D.M. 22/11/2017 purché l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato.

A cura di

Pietro Monaco

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