Le nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi per potenziare il servizio sanitario, alla luce della situazione generata dal COVID-19

approfondimento antincendio

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con nota prot. 2237 del 23 marzo 2020 ha fornito precisazioni in ordine agli aspetti relativi alla prevenzione Incendi, contenuti nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

La circolare 17_03_2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” tratta argomenti relativi alla prevenzione incendi nei seguenti articoli:

  • art. 4 — Disciplina delle aree sanitarie temporanee
  • art. 83 — Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
  • art. 103 — Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

L’art. 4 dispone che le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture sanitarie temporali sia interne che esterne alle strutture ospedaliere, idonee all’accoglienza e alla assistenza, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’art. 83 dispone che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. La nota specifica che rientrano  in tali casistiche i procedimenti di cui D.lgs. 758/94 (tipici delle verifiche di Prevenzione Incendi) essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali.

L’art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. La nota del Capo del Corpo Nazionale dei VVF specifica che  tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i..

 

Il programma CPI win Attività rispetta le ultime indicazioni legislative, consentendo di poter valutare le attività in linea con le normative attualmente in vigore.

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