Prevenzione incendi – Entrata in vigore del DM 22 novembre 2017

approfondimento antincendio

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Con Decreto del 22 novembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stata pubblicata la “Regola Tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.

La regola tecnica disciplina l’installazione e la gestione dei contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, al fine di minimizzare fuoriuscite e rischio incendio, limitare danni a persone edifici e locali e ambiente in caso di incidente, consentire i soccorsi in sicurezza.
Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Il decreto si applica sia alle nuove installazioni che a quelle esistenti al momento dell’entrata in vigore.
I contenitori distributori oggetto della Regola tecnica sono quelli definiti dall’articolo 1.2 (b) dell’allegato 1 dello stesso decreto:

b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990;

E per liquido combustibile di categoria C al punto “a” del citato articolo si intende: “liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934“.

L’art. 2Obiettivi, stabilisce che i contenitori-distributori disciplinati dal decreto vanno installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  2. limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  3. limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
  4. limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
  5. consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

L’art. 4Applicazione delle disposizioni tecniche, indica i casi di applicazione del decreto, ovvero ai contenitori–distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezioni dei casi in cui:

  1. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  2. siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  3. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il comma 3 dell’art. 4 specifica ulteriormente che i contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili, mentre il comma 4 da delle indicazioni per l’installatore, che è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell’attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

L’art. 5Impiego di prodotti per uso antincendio, indica che le attrezzature e i prodotti antincendio impiegati nel campo di applicazione del presente decreto devono essere:

  1. identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  2. qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
  3. accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

  1. sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  2. sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
  3. qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento ce n.764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

L’art. 6Disposizioni finali, riporta le abrogazioni di disposizioni precedent :

  1. decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
  2. decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
  3. art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio».

La Regola tecnica nell’allegato I indica in dettaglio: tolleranze dimensionali, capacità e depositi, accesso all’area, criteri di installazione e caratteristiche costruttive, distanze e misure di sicurezza, caratteristiche impianto elettrico e messa a terra, estintori e norme di esercizio.

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