RTV edifici tutelati – La futura RTV capitolo V.9 per gli edifici tutelati

Di recente è stata emessa dalla DCPST la bozza della futura regola tecnica antincendio sugli edifici tutelati che ospitano attività come musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. La nuova RTV costituirà il capitolo “V.9” del Codice di prevenzione incendi.
Il decreto di pubblicazione della nuova norma rappresenta la sesta norma tecnica verticale (capitolo V.9 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati commerciali), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al D.M. N. 569 del 20/05/1992 e al D.P.R. n. 418 del 30/6/1995.

L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 72.1.C come definita nel D.P.R. 151/2011:

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

Il capitolo V.9.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale ha per oggetto gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

definisce già una novità essenziale, ovvero che sono esclusi gli edifici tutelati e aperti al pubblico ma che non ospitano musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Per l’applicazione della norma, ovvero per definire correttamente le attività ricadenti al numero 72 dell’allegato I del DPI 151/2011 è necessaria l’apertura dell’edificio al pubblico.

chiesa

Se l’edificio è tutelato ma non è aperto al pubblico, non rientra nell’attività 72 e neppure nel campo di applicazione della futura RTV.9. Se l’edificio è tutelato e aperto al pubblico se ospita un museo o una biblioteca rientra nell’attività 72.1.C e nella RTV Musei, mentre se ospita un’attività di uffici con più di 300 persone rientra esclusivamente nell’ambito di applicazione dell’attività 72.1.C ed della regola tecnica sugli uffici. Se l’edificio è tutelato e non è aperto al pubblico e non ospita un museo o una biblioteca non rientra nell’attività 72.1.C e neppure nella RTV Musei.

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione:

V.9.5 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

La Sezione V.9.2 Definizioni integra le definizioni presenti nella sezione G del codice, ridefinendo i concetti di bene tutelato, museo, biblioteca, archivio e deposito di beni tutelati.

Nella sezione V.9.3 Classificazioni le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

Classificazione Tipologia delle aree
TA locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi
TC aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2
TM depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 25 m2
TK1 locali ove si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2
TK2 deposito beni tutelati
TO locali con affollamento > 100 persone
TT locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TZ altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso

Con almeno le aree TK1 classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

Come per altre RTV precedenti, viene evidenziata la prescrizione relativa alla reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo, che devono essere almeno nel gruppo GM2, ma non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati. La sezione V.9.5.2 disciplina la classe di Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a 30 per i compartimenti a quota superiore a -1m e a 60 per i compartimenti a quota non superiore a -1m. Sono previste alcune eccezioni per le aree TA, TC, TO, legate proprio alla natura di bene tutelato, per le quali si ha la limitazione del valore del carico di incendio qf < 200 MJ/m2 e prestazioni superiori per la gestione della sicurezza antincendio che deve essere di livello III.

Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.9.5.3 , la tabella V.9-1 dà delle indicazioni per le caratteristiche di compartimentazione

Area dell’attività Requisiti aggiuntivi
TA, TC, TO Nessuno
TM, TT, TK1, TK2 Di tipo protetto
TZ Secondo le risultanze dell’analisi del rischio

Tabella V.9-1: Compartimentazione

 

Viene limitata l’ubicazione delle aree TA e TO a quote inferiori a -5 m. Vengono introdotte alcune modifiche al Codice, relativamente alla tipologia delle comunicazioni con altre attività civili (rif. S.3.10), anche se afferenti a responsabili diversi pur in assenza di necessità funzionale. Nel caso in cui tali comunicazioni avvengano tramite un sistema di esodo comune, i compartimenti dovranno essere:

  1. di tipo protetto per attività con profili di rischio Rvita A1, A2, B1 o B2;
  2. a prova di fumo in tutti gli altri casi.

 

La sezione V.9.5.4 Esodo introduce diverse integrazioni rispetto al D.M. 03/08/2015, per consentire semplificazioni normative e soluzioni più flessibili, che sono alla base del Codice.

Sono previste nuove possibilità progettuali, a fronte di misure antincendio minime, per quegli aspetti critici che è frequente riscontrare negli edifici storici:

  • Esodo per fasi;
  • Altezza delle vie di esodo;
  • Geometria dei gradini delle scale;
  • Infissi tutelati ubicati lungo i percorsi di esodo;
  • Necessità di percorsi di esodo alternativi;
  • Larghezza delle vie di esodo, con valori ammissibili fino a 80 cm.

 

Le misure antincendio aggiuntive, richieste per le eccezioni sopra elencate, ricadono nei campi dell’illuminazione di sicurezza, della gestione della sicurezza antincendio, dell’informazione agli occupanti, dei limiti all’affollamento, della reazione al fuoco dei materiali. La RTV 9 assegna una particolare importanza alla strategia S.5, sezione V.9.5.5 Gestione della sicurezza antincendio, chiedendo in molti casi il livello III di prestazione, ovvero la “Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato per attività complesse”. La RTV 9 introduce una novità importante rispetto alle altre RTV fin qui emanate e allo stesso D.M. 03/08/2015, ovvero il cosiddetto “Piano di limitazione dei danni”, che ha come scopo la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, individuando le misure e le procedure da mettere in atto in caso di incendio.

Ulteriori indicazioni specifiche per l’attività edifici tutelati sono riportate nelle sezioni V.9.5.6 – Controllo dell’incendio, V.9.5.7 Rivelazione ed allarme e V.9.5.8 Controllo di fumo e calore.

 

Il programma CPI win Attività è in corso di aggiornamento per consentire di poter valutare l’attività 72 Edifici storici anche ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV 9 in corso di pubblicazione. In fase di inserimento di un nuovo edificio storico sarà possibile effettuare la valutazione o con il decreto 569 del 20/05/1992 e/o D.P.R. n. 418 del 30/6/1995, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.

 

AUTORE:

Dott. Pietro Monaco

Namirial S.p.A.