La verifica del luogo sicuro secondo la strategia S.4

approfondimento antincendio

La gestione dell’esodo all’interno di un’attività gestita in accordo con il D.M. 03/08/2015 è definita nella strategia S.4 Esodo, definita attraverso i seguenti punti:

  • Premessa
  • Livelli di Prestazione
  • Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
  • Soluzioni progettuali
  • Caratteristiche generali del sistema d’esodo
  • Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
  • Misure antincendio minime per l’esodo
  • Progettazione dell’esodo
  • Esodo in presenza di occupanti con disabilità
  • Misure antincendio aggiuntive
  • Riferimenti

Le procedure ammesse per l’esodo sono:

  • Esodo simultaneo: l’attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell’incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell’effettivo innesco dell’incendio.
  • Esodo per fasi: in una struttura organizzata con più compartimenti, dopo la rivelazione e l’attivazione dell’allarme incendio, l’evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l’evacuazione del compartimento di primo innesco; successivamente si avvia l’evacuazione degli occupanti degli altri compartimenti con l’ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali.
  • Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
  • Protezione sul posto: modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nel compartimento di primo innesco.

 

Livelli di prestazione Descrizione Criteri di attribuzione Soluzioni
I Esodo della totalità degli occupanti verso luogo sicuro

 

Tutte le attività

 

Il sistema d’esodo deve essere progettato tenendo conto di: caratteristiche generali, dati d’ingresso, dimensioni, misure aggiuntive indicati nei paragrafi del codice
II Protezione degli occupanti sul posto

 

Compartimenti per i quali non sia possibile garantire il livello di prestazione I (es. a causa della dimensione del compartimento, ubicazione, tipologia occupanti, …)

 

Non è indicata soluzione conforme, si deve ricorrere alla dimostrazione del livello di prestazione con i metodi indicati per le soluzioni alternative

 

Nella sezione G.1.9 Esodo si trovano le definizioni del luogo sicuro e del luogo sicuro temporaneo.

Luogo sicuro: luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio.

Luogo sicuro temporaneo: luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro.

Nella sezione Caratteristiche generali del sistema d’esodo vengono definite le caratteristiche che devono possedere il luogo sicuro e il luogo sicuro temporaneo.

 

S.4.5.1 Luogo sicuro

  1. Ogni luogo sicuro deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo. La superficie lorda del luogo sicuro è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-14 (Superficie ≥ 0,70 o ≥ 2,25 m2/pers rispettivamente per deambulanti o non).
  2. Si considerano luogo sicuro per l’attività almeno le seguenti soluzioni:
    1. la pubblica via
    2. ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d’incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli. La distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti e calcolata con i metodi previsti al capitolo S.3. A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo dell’opera da costruzione è pari alla sua massima altezza.
  3. Il luogo sicuro deve essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E007 o equivalente.

 

S.4.5.2 Luogo sicuro temporaneo

  1. Ogni luogo sicuro temporaneo deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo. La superficie lorda del luogo sicuro temporaneo  calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-14.
  2. Si considera luogo sicuro temporaneo per un’attività almeno un compartimento adiacente a quelli da cui avviene l’esodo o uno spazio scoperto.
  3. Dal luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere in ogni condizione d’incendio un luogo sicuro.

 

Secondo le caratteristiche riportate nei punti precedenti, il D.M. 03/08/2015 ha ridefinito il concetto di “spazio scoperto” e di “luogo sicuro”.

Lo spazio scoperto è luogo sicuro temporaneo se di superficie idonea.

Lo spazio scoperto è luogo sicuro se, in più, è sempre collegato alla pubblica via e non ha problemi di irraggiamento e di crolli.

Per la verifica dell’irraggiamento ai fini di poter classificare lo spazio scoperto come luogo sicuro occorre utilizzare la procedura analitica per la determinazione della distanza di separazione indicata al paragrafo S.3.11.3.

Una volta determinati gli elementi radianti, il piano radiante di riferimento per la distanza oggetto di analisi come descritto al paragrafo S.3.11.1, mediante la procedura analitica è possibile verificare se la distanza di tra la i-esima piastra radiante ed il bersaglio limita l’irraggiamento termico dell’incendio sul bersaglio ad una qualsiasi soglia Esoglia espressa in kW/m2, che nel caso di luogo sicuro vale 2,5 kW/m2.

Ipotizziamo di dover verificare per un edificio di altezza pari a 12 m, che presenta sulle pareti perimetrali elementi radianti (vetrate, finestre, porte e portoni) attraverso i quali, in caso di incendio, può essere emesso flusso energetico verso gli occupanti dello spazio esterno alla costruzione che si vuole verificare come luogo sicuro.

elementi radianti

Il carico di incendio specifico qf per il compartimento in esame è 1410.721 MJ/m2.

L’affollamento del compartimento in esame risulta essere pari a 55 persone, non è prevista la presenza di persone non deambulanti.

La distanza dall’edificio di che definisce lo spazio scoperto è pari a 17.80 m, mentre la superficie è di 72 m2.

 

I dati della piastra radiante e degli elementi radianti sono i seguenti:

Piastra Radiante (A) 119 m2
Base m Altezza m Superficie m2
17.50 6.80 119
Elementi radianti (B) 51.32 m2
Elemento Base m Altezza m Superficie m2
5 finestre 1.6 1.6 12.8
1 porta 1.2 2.1 2.52
1 portone 6 6 36
Percentuale di foratura (B/A) 0.4313

 

Al fine di verificare la distanza di separazione di = 17.80 m, occorre verificare la seguente relazione

 

Il fattore di vista è calcolato secondo la seguente relazione

formula antincendio formula antincendio 1

 

Per la determinazione del fattore di vista F2-1 i dati di ingresso sono i seguenti

 

Bi Hi di pi X Y F2-1
17.5 6.5 17.8 0.4313 0.2120 0.1910 0.0489

 

La potenza termica radiante dell’incendio convenzionale E1 è impostata in funzione del carico di incendio specifico qf del compartimento retrostante

formula potenza termica formula potenza termica 1

 

Nel caso in esame E1 = 149 kW/m2.

L’emissività della fiamma εf è ricavata dalla seguente relazione

formula potenza termica 3

Nel caso in esame

df 4
εf 0.6988

 

La superficie minima secondo la tabella S.4-14 è pari a 55 * 0.70 = 38.5 m2.

La superficie del spazio esterno alla costruzione è pari a 72 m2.

La soglia di irraggiamento calcolata è pari 0.0489 x 149 x 0.6988 = 5.09 kW/m2.

La soglia di irraggiamento che definisce lo spazio esterno come luogo sicuro è 2.5 kW/m2.

Lo spazio esterno distante di = 17.46 m dalla piastra radiante e di superficie di 72 m2 NON si può quindi considerare come luogo sicuro secondo le proprietà del paragrafo S.4.5.1.b ma va considerato come luogo sicuro temporaneo.

Al fine di poter essere considerato luogo sicuro occorreva una distanza di separazione pari a 26.5 m.

 

Bi Hi di pi X Y F2-1
17.5 6.5 26.5 0.4313 0.1424 0.1283 0.0227

 

In questo caso la soglia di irraggiamento calcolata è pari 0.0227 x 149 x 0.6988 = 2.3642 kW/m2 < 2.5 kW/m2.

 

Il programma CPI win Attività consente di poter verificare le caratteristiche dei luoghi sicuri definiti come spazi esterni alla costruzione ai sensi del DM 03/08/2015, attraverso la definizione delle varie piastre radianti e relativi elementi radianti e l’associazione delle piastre da verificare che irradiano sul luogo sicuro posto ad una certa distanza dal compartimento dell’edificio in esame.

 

 

Dott. Pietro Monaco

Namirial SpA

 

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